Statuto FICr Stampa
Domenica 02 Gennaio 2011 17:03

STATUTO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA CRONOMETRISTI

ART. 1 – COSTITUZIONE DELLA FEDERAZIONE

1.1. La Federazione Italiana Cronometristi (d’ora in avanti denominata “F.I.Cr.) è stata costituita nel 1921 per organizzare e dirigere sul piano tecnico, sportivo e disciplinare l’attività di coloro che esercitano, a carattere volontario e senza fine di lucro, quale autonoma specialità sportiva, la funzione di determinare con la massima precisione e nel rispetto del principio di terzietà i risultati cronometrici ottenuti da squadre o singoli atleti per percorrere le distanze o le prove a tempo previste dalle diverse competizioni e di redigere le conseguenti classifiche. L’attività è svolta utilizzando gli appositi strumenti ed apparati tecnici di proprietà personale ovvero della Federazione Italiana Cronometristi o di terzi - su richiesta delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, delle società ed associazioni che ne fanno parte, nonché di altri eventuali organismi sportivi riconosciuti dal CIO o dal CONI.

La F.I.Cr. è riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) quale unica Federazione autorizzata a disciplinare, regolare e gestire il cronometraggio e l’elaborazione dei dati delle manifestazioni sportive che si svolgono in Italia.

1.2. La FICr aderisce incondizionatamente al regolamento antidoping del CONI. La stessa e le associazioni e società affiliate si impegnano a collaborare nella prevenzione e nella repressione dell’uso di sostanze e metodi dopanti.

1.3. La Federazione Italiana Cronometristi  è formata dalle Associazioni e società che, nell’ambito del territorio italiano, sono costituite dai tesserati che si dedicano al cronometraggio delle manifestazioni sportive. Le Associazioni e società dilettantistiche  senza fine di lucro sono rette da norme statutarie e regolamentari sulla base dei principi di democrazia interna e di pari opportunità, come prescritti dall’art. 29, comma 1 dello Statuto CONI.

1.4. A norma dell’art. 18.3 del D.Lgs. 23 luglio 1999 n. 242 e successive modificazioni ed integrazioni, la F.I.Cr. ha acquisito la personalità giuridica di diritto privato alla data d'entrata in vigore del nominato Decreto. La F.I.Cr. non persegue fini di lucro ed è disciplinata, dalle norme del codice civile e relative disposizioni di attuazione, dal D.Lgs. 23 luglio 1999 n. 242 e successive modificazioni ed integrazioni e in conformità dello Statuto del CONI. Alla F.I.Cr. è riconosciuta autonomia tecnica, organizzativa e di gestione sotto la vigilanza ed il controllo del C.O.N.I..  La F.I.Cr. svolge l’attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Internazionale Olimpico (C.I.O) e del CONI, anche in considerazione della rilevanza pubblicistica di specifici aspetti di tale attività. La F.I.Cr. svolge l’attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi della Federazione Internazionale Cronometristi (F.I.C.), purchè non siano in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI.

1.5. La F.I.Cr. persegue i propri fini attraverso la parità di condizioni fra i tesserati nella partecipazione all’attività sportiva, senza discriminazioni di qualsivoglia natura.

1.6. La F.I.Cr. è amministrata e diretta nel rispetto del principio di democrazia interna.  Il suo ordinamento è retto anche dal presente Statuto, dai regolamenti del CONI, nonché dai regolamenti federali. Le Associazioni e società in possesso dei requisiti prescritti dal presente Statuto hanno diritto di elettorato attivo. Tutti i tesserati maggiorenni in possesso dei requisiti prescritti dal presente Statuto hanno diritto di elettorato attivo e passivo. Un'equa rappresentanza femminile è garantita negli organi direttivi nazionali.

1.7. La F.I.Cr. è affiliata alla Federazione Internazionale Cronometristi riconosciuta dal Comitato Internazionale Olimpico, della quale accetta ed applica lo Statuto ed il Regolamento e da essa è riconosciuta come l’unica rappresentante dell’attività ufficiale cronometristica sportiva in Italia.

ART. 2 – DURATA E SEDE

La F.I.Cr. ha durata illimitata ed ha sede in Roma.

ART. 3 – SCOPI

La F.I.Cr. – apolitica ed aconfessionale – ha lo scopo di :

a) dirigere, coordinare, regolamentare, favorire, promuovere l’attività cronometristica sportiva di tutti gli Affiliati e Tesserati;

b) studiare i problemi sotto il profilo tecnico ed organizzativo e sperimentare nuove tecnologie inerenti il cronometraggio sportivo ed i mezzi di comunicazione ad essi connessi;

c) curare i rapporti con le Federazioni Sportive Nazionali ed Internazionali nonché con gli altri Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI , in relazione al cronometraggio degli avvenimenti sportivi e secondo quanto previsto dai Regolamenti Tecnici Nazionali ed Internazionali;

d) provvedere, tramite le sue strutture centrali e periferiche, all’espletamento dell’attività sportiva di cronometraggio;

e) promuovere la formazione, la nomina, la qualificazione e la specializzazione dei Tesserati;

f) vigilare sulla regolarità dell’attività sportiva di cronometraggio;

g) espletare le funzioni di controllo secondo le normative vigenti.

ART. 4 – AFFILIATI E TESSERATI

4.1. Possono essere affiliate alla F.I.Cr., le Associazioni e società dilettantistiche, apolitiche, aconfessionali e senza fini di lucro, che rispondano ai seguenti requisiti e condizioni:

a) perseguano esclusivamente gli scopi enunciati nell’art. 3 del presente Statuto;

abbiano almeno 10 (dieci) cronometristi;

b) s'impegnino a dotarsi entro 6 (sei) mesi dalla loro affiliazione alla F.I.Cr. delle apparecchiature di cronometraggio.

c) siano riconosciute, a norma dell’art. 5.2 c)  del D.Lgs. 23 luglio 1999 n. 242 e successive modificazioni ed integrazioni e dell’art. 6.4 (h) dello Statuto del CONI, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del CONI, o, per delega, dal Consiglio Federale.

4.2. Per il riconoscimento ai fini sportivi delle associazioni e società sportive da parte del C.O.N.I., gli statuti delle stesse,  oltre ai requisiti richiesti dalla legislazione statale, devono prevedere l’obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del C.O.N.I., nonché allo Statuto ed ai Regolamenti della F.I.Cr., cui le associazioni o società intendono affiliarsi.

4.3. Avverso il provvedimento di diniego all’affiliazione o di revoca della stessa è ammesso ricorso alla Giunta Nazionale del CONI, ai sensi dell’art. 7.5 (n) dello Statuto del CONI, che decide previa acquisizione del parere della Camera di Conciliazione e arbitrato per lo sport.

4.4. Le associazioni e società devono essere rette da uno Statuto da sottoporre all’approvazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I. o, su delega della medesima, del Consiglio Federale, ai sensi delle disposizioni dell’art. 7, comma 5, lett. m) dello Statuto del CONI.

Ad analoga approvazione dovranno essere sottoposte le eventuali modifiche allo Statuto, ai Regolamenti interni ed alle relative variazioni.

Le norme statutarie e regolamentari sono ispirate ai principi di democrazia interna e di pari opportunità e devono uniformarsi, così come disposto dall’art. 29, comma 1, dello Statuto del C.O.N.I., ai requisiti ed ai parametri previsti dall’art. 90 della L. 289/02, così come modificata dalla L. 128/04.

4.5. Tutti i soci delle associazioni e società affiliate, i quali svolgano attività secondo le norme federali, devono essere tesserati alla F.I.Cr. tramite la propria associazione o società, nei termini stabiliti dal Regolamento Organico.

4.6. Sono definiti “tesserati” tutti coloro che, senza fini di lucro, praticano, od abbiano praticato, l’attività sportiva di cronometraggio nelle competizioni sportive organizzate in Italia ed all’Estero.

4.7. Possono essere tesserati alla F.I.Cr., tutti i cittadini italiani che dimostrino di essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) età non inferiore ai 16 anni né superiore ai 55.

a) che abbiano frequentato il corso per il conseguimento della qualifica di allievo cronometrista indetto dalla F.I.Cr. ed abbiano sostenuto favorevolmente il colloquio finale;

b) che siano fisicamente idonei a svolgere l’attività di cronometrista;

c) che abbiano versato la quota di tesseramento;

e) che non si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento ai procedimenti disciplinari instaurati a loro carico o alle sanzioni irrogate nei loro confronti dal CONI o da una Federazione Sportiva o altro ente riconosciuto dal CONI.

4.8. Ogni cronometrista non può essere tesserato a più di una associazione o società.

4.9. I tesserati sono suddivisi nelle seguenti categorie:

a) Allievi;

b) Ufficiali;

c) Benemeriti;

d) Ruolo d’onore.

ART. 5 – DIRITTI DEGLI AFFILIATI E TESSERATI

5.1. Gli Affiliati hanno diritto di:

a) partecipare alle Assemblee Federali secondo le norme statutarie e regolamentari;

b) coordinare l’attività sportiva di cronometraggio dei propri soci, tesserati alla F.I.Cr.;

c) fruire dei vantaggi e delle agevolazioni concesse dalla F.I.Cr..

5.2. I Tesserati hanno diritto di:

a) partecipare alle Assemblee delle associazioni e società di cui sono soci;

b) concorrere alle cariche elettive se in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto;

c) espletare l’attività sportiva di cronometraggio, purché tesserati alla F.I.Cr. secondo le norme del Regolamento Organico;

d) fruire dei vantaggi e delle agevolazioni concesse dalla F.I.Cr.

5.3. La F.I.Cr. garantisce, nel proprio ambito, l’esercizio del diritto di difesa e impugnazione avverso i provvedimenti federali presi nei confronti dei propri Affiliati e Tesserati.

ART. 6 - DOVERI DEGLI AFFILIATI E TESSERATI

6.1. Le Associazioni e società affiliate ed i cronometristi tesserati – con la domanda di affiliazione o la richiesta di tesseramento alla F.I.Cr. per il tramite della propria Associazione o società – si impegnano ad accettare lo Statuto, il Regolamento Organico e tutte le disposizioni federali e ad adempiere a tutti gli obblighi in essi stabiliti sempreché assunti nel pieno rispetto delle specifiche sfere di competenza.

I tesserati si impegnano altresì ad osservare le norme del Codice di Comportamento Sportivo, di cui alla deliberazione n. 1270 del 15.07.2004 del Consiglio Nazionale, la violazione del quale costituisce grave inadempienza e, come tale, passibile di adeguate sanzioni.

6.2. Le associazioni e società affiliate provvedono – se delegate dalla F.I.Cr. – all’organizzazione ed al coordinamento dell’attività sportiva di cronometraggio nel rispetto delle norme federali.

6.3. Le associazioni e società hanno l’obbligo di far osservare ai propri soci la normativa federale.

6.4. La durata del vincolo associativo tra tesserato e Associazione o società di appartenenza è annuale.

6.5. I tesserati praticano l’attività sportiva di cronometraggio nelle manifestazioni per cui sono designati.

6.6. Ai tesserati è fatto espresso divieto di svolgere attività cronometristica, anche a titolo personale, in Italia od all’estero, senza il preventivo benestare del presidente dell’Associazione o società di appartenenza. Le Associazioni e società ed i loro soci tesserati possono svolgere attività all’estero previa autorizzazione del Presidente Federale.

ART. 7 – CESSAZIONE DI APPARTENENZA ALLA FEDERAZIONE

7.1. Le Associazioni e società cessano di appartenere alla F.I.Cr. a seguito di:

a) recesso,

b) mancato rinnovo dell’affiliazione nei termini e con le modalità previste dal Regolamento Organico;

c) scioglimento deliberato dalla propria Assemblea;

d) radiazione comminata dagli Organi di Giustizia a seguito di gravi o dolose infrazioni alle norme federali;

e) revoca dell’affiliazione deliberata dal Consiglio Federale in caso di perdita dei requisiti prescritti per ottenerla;

f) inattività volontaria nella decorsa stagione sportiva.

 

7.2. I Tesserati cessano di appartenere alla F.I.Cr., oltre che nei casi previsti al precedente punto 7.1, a seguito di:

a) mancato rinnovo del tesseramento nei termini stabiliti dal Regolamento Organico;

b) dimissioni od inattività nella decorsa stagione sportiva;

c) radiazione comminata dagli Organi di Giustizia;

d) perdita della qualità di socio dell’associazione o società di appartenenza;

7.3. Le associazioni e società che cessano di far parte della F.I.Cr. per qualsiasi ragione, sono tenute a soddisfare tutti gli eventuali obblighi, di qualsiasi natura, contratti verso la F.I.Cr., le associazioni e società affiliate, i Tesserati e le Federazioni Sportive Nazionali. I componenti dell’ultimo Consiglio direttivo di tali associazioni e società non possono ricoprire cariche nell’ambito di altre associazioni e società affiliate sino all’adempimento del precitato obbligo.

7.4. La cessazione di appartenenza alla F.I.Cr. comporta la perdita di ogni diritto nei confronti della stessa.

ART. 8 - ORGANIZZAZIONE FEDERALE

8.1. La F.I.Cr. esplica la propria attività attraverso Organi Centrali, Organi Periferici,

Organi di Giustizia.

8.2. Gli Organi Centrali sono:

a) Assemblea Nazionale (A.N.)

b) Presidente Federale (P.F.)

c) Consiglio Federale (C.F.)

d) Consiglio di Presidenza (C.d.P.)

e) Collegio dei Revisori dei Conti (C.R.C.)

8.3. Gli Organi Periferici sono:

a) Assemblea Regionale (A.R.)

b) Presidente Regionale (P.R.)

c)Comitato Regionale (C.R.)

d)  Delegato Regionale (D.R.)

e) Delegato Provinciale (D.P.)

8.4. Gli Organi di Giustizia sono:

a) Ufficio Procura Federale (U.P.F.)

b) Commissione di Disciplina (C.D.)

c) Commissione di Appello (C.A.)

ART. 9 – ASSEMBLEA NAZIONALE

9.1. DEFINIZIONI –COMPETENZE –ATTRIBUZIONI

9.1.1. L'Assemblea Nazionale è il massimo Organo della Federazione.

9.1.2. L'Assemblea Nazionale si distingue in:

a) Ordinaria Elettiva per il rinnovo totale delle cariche centrali ;

b) Straordinaria non Elettiva;

c) Straordinaria Elettiva per il rinnovo   parziale o totale delle cariche centrali.

9.1.3. L’Assemblea Ordinaria elettiva ha le seguenti competenze:

a) elegge, con votazioni separate e successive, il Presidente Federale, i componenti il Consiglio Federale, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti ed i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti (nel numero di spettanza della F.I.Cr.), i componenti la Commissione di Appello, il Procuratore Federale e i componenti l'Ufficio della Procura Federale;

b) provvede all’approvazione dei bilanci programmatici di indirizzo che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio o del mandato per il quale sono stati approvati.

9.1.4. L’Assemblea Straordinaria non elettiva ha le seguenti competenze

a) discute e vota il bilancio d’esercizio nel caso di parere negativo da parte del Collegio dei Revisori dei Conti della Federazione o di mancata approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI. In questi casi dovrà essere convocata e celebrata, entro 90 giorni dal realizzarsi delle condizioni sopra descritte, un’apposita Assemblea;

b) delibera circa eventuali variazioni statutarie;

c) delibera lo scioglimento della F.I.Cr.;

9.1.5. L’Assemblea Ordinaria Elettiva o l’Assemblea Straordinaria non Elettiva possono:

a) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno;

b) nominare Presidenti Onorari della F.I.Cr., su proposta del Consiglio Federale.

9.1.6. L’Assemblea Ordinaria Elettiva si svolge entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello della celebrazione dei Giochi Olimpici estivi.

In essa vengono rinnovati i seguenti Organi Federali: Presidente Federale, Consiglio Federale, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e Collegio dei Revisori dei Conti (nel numero di spettanza della F.I.Cr.), Commissione di Appello, Procuratore Federale e Componenti la Procura Federale.

9.1.7. L'Assemblea Straordinaria non Elettiva viene indetta su delibera del Consiglio Federale e  deve essere convocata e celebrata entro 90 giorni se richiesta per iscritto:

- dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Federale;

- dalla metà più uno degli aventi diritto al voto.

9.1.8. L'Assemblea Straordinaria Elettiva viene convocata:

a) per dimissioni del Presidente Federale. In tale Assemblea devono essere rinnovati i seguenti Organi Federali: Presidente Federale, Consiglio Federale.

b) per vacanze, a qualsiasi titolo, non contemporanee nell'arco del quadriennio olimpico, di almeno 7 (sette) Consiglieri. In tale Assemblea devono essere rinnovati i 12 (dodici) Consiglieri Federali.

c) per impossibilità a reintegrare il Consiglio Federale, cosi come previsto dal successivo art. 11.12.

In tale Assemblea devono essere eletti nuovi Consiglieri Federali nel numero necessario al totale reintegro del Consiglio Federale.

d) per impossibilità a reintegrare il Collegio dei Revisori dei Conti (componenti eletti), secondo quanto previsto dal successivo art. 13.8.

In tale Assemblea devono essere eletti nuovi componenti il Collegio dei Revisori dei Conti nel numero necessario al totale reintegro del Collegio stesso.

e) per impossibilità a reintegrare la Commissione di Appello.

In tale Assemblea devono essere eletti nuovi componenti la Commissione di Appello nel numero necessario al totale reintegro della Commissione stessa.

f) in caso di impedimento definitivo del Presidente Federale.

In tale Assemblea devono essere rinnovati i seguenti Organi Federali: Presidente Federale, Consiglio Federale.

g) in caso di dimissioni contemporanee di almeno 7 (sette) Consiglieri.

In tale Assemblea devono essere rinnovati i seguenti Organi Federali: Presidente Federale, Consiglio Federale.

9.2. COMPOSIZIONE – PARTECIPAZIONE – ESCLUSIONI

9.2.1. L'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva e Straordinaria elettiva sono  composte:

dalle associazioni e società affiliate, rappresentate dai Presidenti  o dai loro delegati che facciano parte del Consiglio Direttivo, a condizione che le associazioni e società che abbiano una anzianità di affiliazione di almeno 12 (dodici) mesi precedenti la data di svolgimento dell'Assemblea ed espletato con carattere continuativo effettiva attività federale in detto periodo.

I Presidenti delle associazioni e società o loro delegati eleggono il Presidente e dodici consiglieri.

9.2.2. Tutti i partecipanti all'Assemblea Nazionale, hanno diritto di intervento, di parola e di voto.

I membri del Consiglio Federale ed i canditati alle cariche elettive non possono rappresentare le associazioni e società  né direttamente né per delega.

9.2.3. All'Assemblea Nazionale partecipano, con diritto di intervento e di parola, ma senza diritto di voto, il Presidente Federale, i componenti del Consiglio Federale, i componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti e degli Organi di Giustizia, i Presidenti Regionali, i Delegati Regionali, i Delegati Provinciali non Presidenti di associazione o società.

9.2.4. All'Assemblea Nazionale possono assistere tutti i tesserati della F.I.Cr. e quanti altri il Presidente Federale ed il Consiglio Federale ritengano opportuno invitare.

9.2.5. E' preclusa la presenza in Assemblea a chiunque risulti moroso nel pagamento delle quote di affiliazione o di riaffiliazione e di tesseramento o sia stato colpito da provvedimenti disciplinari di squalifica o inibizione comminati dagli Organi di Giustizia e tuttora in corso di esecuzione.

9.3 INDIZIONE –CONVOCAZIONE – QUORUM DI VALIDITÀ

9.3.1. L'Assemblea Nazionale viene indetta, con apposita delibera, dal Consiglio Federale.

9.3.2. Essa viene convocata dal Presidente Federale o, nei casi previsti dal presente Statuto, da chi ne fa le veci, mediante avviso di convocazione con lettera raccomandata A/R oppure posta celere con ricevuta di ritorno, spedita agli aventi diritto al voto, almeno 30 giorni prima della data stabilita.

9.3.3. In caso di impedimento definitivo del Presidente Federale, la convocazione è effettuata dal Vice Presidente vicario (oppure, in caso di suo impedimento, dall'altro Vice Presidente).

9.3.4. L’Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva è valida in prima convocazione se sono presenti almeno la metà  degli aventi diritto al voto; è valida in seconda convocazione, da tenersi almeno un’ora dopo, qualunque sia il numero degli intervenuti.

9.3.5. L'Assemblea Nazionale Straordinaria, convocata per modifiche allo Statuto Federale, è valida sia in prima che in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo, se sono presenti almeno la metà, degli aventi diritto al voto.

9.4 ATTRIBUZIONE DEI VOTI ALLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA’

9.4.1. A ciascuna associazione e società che venga a trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 9.2.1 viene attribuito un voto.

9.4.2. La Segreteria Generale, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea Nazionale, diramerà a tutte le Associazioni e società affiliate ed agli Organi Federali interessati un elenco riportante le associazioni e società, aventi titolo a comporre l'Assemblea stessa.

9.5. LAVORI DELL’ASSEMBLEA – VOTAZIONI – DELIBERAZIONI

9.5.1. La verifica preliminare dei poteri dei partecipanti all'Assemblea è affidata ad una Commissione Verifica Poteri composta da 3 (tre) membri nominati dal Consiglio di Presidenza. All'atto dell'insediamento della Commissione, i tre membri eleggeranno, tra loro, il Presidente. Non possono far parte della Commissione così nominata i candidati alle cariche federali.

9.5.2. Il Presidente della Commissione Verifica Poteri comunicherà, in sede assembleare, il numero degli aventi diritto al voto.

9.5.3. L'Assemblea Nazionale, regolarmente costituita, elegge, anche per acclamazione, il Presidente dell'Assemblea, il Vice Presidente dell'Assemblea ed il Collegio di Scrutatori costituito da 3 (tre) componenti. Non potranno far parte del Collegio di Scrutatori i candidati alle cariche federali.

9.5.4. Funge da segretario dell'Assemblea il Segretario Generale della F.I.Cr..

9.5.5. Nell'Assemblea Nazionale le votazioni potranno avvenire, a discrezione del Presidente di Assemblea, per alzata di mano e controprova, appello nominale, voto segreto.

9.5.6. E' obbligatorio il voto segreto per le elezioni alle cariche federali, per l'approvazione della proposta di scioglimento della F.I.Cr. e quando ne faccia richiesta almeno 1/3 degli aventi diritto al voto.

9.5.7. Le delibere vengono approvate, salvo quanto previsto per l'approvazione dello scioglimento della F.I.Cr. e per l'approvazione delle proposte di modifica dello Statuto, con il voto favorevole della maggioranza dei voti presenti o rappresentati in assemblea.

9.5.8. Le proposte di modifica dello Statuto vengono approvate se raccolgono il voto favorevole della maggioranza dei presenti o rappresentati in assemblea.

9.5.9. Per l'approvazione dello scioglimento della F.I.Cr. e per la deliberazione relativa alla devoluzione del patrimonio della stessa, sono necessari, sia in prima che in seconda convocazione, almeno i 3/4 degli aventi diritto a voto.

9.5.10. Ciascuna Associazione e società avente diritto al voto può esprimere al massimo 7 (sette) preferenze per l’elezione di dodici componenti del Consiglio Federale, 2 (due) preferenze per il Collegio dei Revisori dei Conti, 3 (tre) preferenze per la Commissione d'Appello, 2 (due) preferenze per i sostituti e collaboratori della Procura Federale.

9.5.11. Nelle votazioni per le cariche federali risultano eletti coloro che, nell’ordine decrescente, hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità precede chi ha maggiore anzianità di tesseramento alla FICr. In caso di ulteriore parità precede il più anziano di età.

9.6 SCIOGLIMENTO DELLA F.I.CR.

Per deliberare lo scioglimento della F.I.CR., si fa un rinvio espresso e generale alle disposizioni dell’art. 21 c.c.

ART. 10 – PRESIDENTE FEDERALE

10.1. Il Presidente Federale ha la rappresentanza legale della Federazione nell'ambito nazionale ed internazionale.

10.2. Partecipa ad Organismi e Commissioni, Nazionali ed Internazionali, nei quali sia prevista la rappresentanza della F.I.Cr..

10.3. E' responsabile - congiuntamente al Consiglio Federale - nei confronti dell'Assemblea Nazionale e del C.O.N.I., del funzionamento della F.I.Cr. in ogni suo aspetto: direttivo, organizzativo, tecnico, amministrativo.

10.4. Il Presidente Federale ha le seguenti competenze:

a) convoca l'Assemblea Nazionale;

b) convoca e presiede il Consiglio Federale e il Consiglio di Presidenza;

c) ha la facoltà di delegare a rappresentarlo, per incarichi specifici e/o temporanei, i componenti il Consiglio Federale;

d) può adottare deliberazioni in via di estrema urgenza - eccezion fatta per quelle riservate agli Organi di Giustizia e di controllo - in particolare quando sia necessario provvedere ad atti dovuti, ovvero ad adempimenti indifferibili - con l'obbligo di sottoporre le decisioni assunte a ratifica del Consiglio Federale, nella sua prima riunione utile, nel corso della quale il Consiglio stesso dovrà accertare se la sussistenza dei presupposti era tale da legittimare l'intervento;

e) può convocare Assemblee Regionali;

f) provvede direttamente o delega – in modo specifico – ai competenti Organi, a particolari Commissioni, l’organizzazione dell’attività sportiva di cronometraggio che si debba effettuare al di fuori del territorio nazionale e per cui è stata fatta richiesta tramite Organismi Internazionali, Organi Centrali e Periferici e Associazioni e società affiliate. Nei predetti casi gli Organi Periferici e le Associazioni e società affiliate hanno l’obbligo di trasmettere immediatamente la richiesta alla Segreteria Generale.

10.5. Il Presidente Federale, in caso di impedimento temporaneo, viene sostituito dal Vice Presidente vicario, dall'altro Vice Presidente nel caso di impedimento anche del vicario.

Al sostituto spetta di compiere tutti gli atti conservativi ed indifferibili e di ordinaria amministrazione.

10.6. L’impedimento definitivo del P.F.  comporta la decadenza immediata del C.F..

Il Vice Presidente che lo sostituisce dovrà convocare l'Assemblea Straordinaria Elettiva che dovrà celebrarsi entro 90 (novanta) giorni.

10.7. Le dimissioni del P.F. provocano la decadenza immediata del P.F. e del C.F. che continuano ad esercitare l'ordinaria amministrazione fino ad un'Assemblea Straordinaria Elettiva appositamente convocata nei termini di cui al precedente comma.

Nel caso di dichiarata impossibilità del P.F. l’attività di ordinaria amministrazione verrà esercitata dal Vice Presidente unitamente al Consiglio Federale.

10.8. In caso di dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri Federali, si ha decadenza immediata del Consiglio Federale e del Presidente, cui spetterà l'ordinaria amministrazione fino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria Elettiva nei termini di cui sopra.

10.9. Il Presidente ha facoltà di concedere la grazia, purché risulti scontata almeno la metà della sanzione irrogata.

10.10. Nei casi di radiazione, la grazia non può essere concessa prima che siano decorsi almeno 5 (cinque) anni dalla data del provvedimento definitivo.

10.11. Il P.F. viene eletto con la maggioranza assoluta (metà più uno) dei voti presenti o rappresentati in Assemblea, anche negli eventuali e ulteriori ballottaggi.

10.12. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Presidente non è immediatamente rieleggibile alla medesima carica, salvo quanto disposto dal successivo comma 13. E’ consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

10.13. Per l’elezione successiva a due o più mandata consecutivi, il Presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al cinquantacinque per cento dei voti validamente espressi.

Nel caso contrario, si dovrà convocare una nuova Assemblea elettiva cui il Presidente uscente non potrà più candidarsi per il terzo mandato.

Il computo dei mandati si applica a decorrere da quello che ha inizio a seguito delle elezioni da tenersi entro il 31 marzo 2005.

Art. 11 – CONSIGLIO FEDERALE

11.1. Il Consiglio Federale è costituito da 13 componenti: il Presidente Federale, e i 12 (dodici) Consiglieri Federali eletti da ed in rappresentanza delle associazioni e società affiliate.

11.2. Il Consiglio Federale è presieduto dal Presidente Federale. Funge da Segretario il Segretario Generale della F.I.Cr. o il suo delegato.

11.3. Il Consiglio Federale è anche e soprattutto organo di gestione nonché organo di indirizzo e di controllo dell’attività amministrativa, organizzativa e tecnica della Federazione. Esso si riunisce, su convocazione del Presidente Federale, almeno 4 (quattro) volte l'anno o quando ne venga fatta richiesta scritta e motivata da almeno 7 (sette) Consiglieri.

11.4. Per la validità delle riunioni del C.F. è richiesta la presenza di almeno 7 (sette) componenti tra cui il Presidente Federale od un Vice Presidente.

11.5. Tutti i componenti il C.F. hanno voto deliberativo.

11.6. Per la validità delle delibere è richiesta la maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente Federale o di chi lo sostituisce.

11.7. Le competenze del Consiglio Federale sono le seguenti:

a) realizzare i fini di cui all’art. 3 del presente Statuto;

b) dare esecuzione alle delibere dell’A.N.;

c) eleggere, a scrutinio segreto, fra i propri membri e nella sua prima riunione, il Vice Presidente vicario, l’altro Vice Presidente e i due Consiglieri Federali facenti parte del Consiglio di Presidenza;

d) nominare, nella sua prima riunione, i componenti della Commissione di Disciplina;

e) nominare i Delegati Regionali;

f) nominare i Delegati Provinciali;

g) nominare i componenti di particolari Commissioni;

h) deliberare in materia di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento;

i) deliberare ed approvare il bilancio preventivo annuale con i connessi programmi di attività entro il mese di ottobre dell’anno precedente a quello di riferimento. Apportare le dovute variazioni al bilancio preventivo.

Predisporre, deliberare ed approvare entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello di riferimento il relativo bilancio d’esercizio. Trasmettere i bilanci e le relazioni del C.R.C. al CONI nei termini da quest’ultimo previsti per le relative approvazioni;

l) deliberare il Regolamento Organico, e tutti gli altri Regolamenti Federali, da trasmettere per l’approvazione ai fini sportivi, alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. ove detto adempimento sia richiesto ai sensi dell’art. 7, comma 5 lett. l) dello Statuto CONI.

m) ratificare i provvedimenti di estrema urgenza adottati dal P.F. e quelli di urgenza adottati dal C.d.P. previo accertamento dell’esistenza dei presupposti tali da legittimare l’intervento;

n) esercitare il controllo di legittimità sulle delibere assunte dalle Assemblee Regionali per l’elezione dei componenti i propri organi direttivi;

o) concedere l’amnistia e l’indulto prefissando i limiti del provvedimento;

p) determinare l’ammontare dei fondi da erogare agli organi periferici per assolvere ai loro compiti e funzioni;

q) provvedere per gravi irregolarità di gestione, gravi o ripetute violazioni dell’ordinamento sportivo, oltre che per accertate gravi carenze di funzionamento, allo scioglimento dei Comitati Regionali, nominando in sostituzione un Commissario il quale provvederà ad indire un'Assemblea elettiva, che dovrà essere celebrata entro 90 giorni dall'evento, per la ricostituzione degli organi;

r) decidere su qualsiasi questione venga sottoposta dal Presidente Federale o da altri Organi o Commissioni della F.I.Cr.;

s) proporre all'Assemblea Nazionale la nomina di Presidenti Onorari della F.I.Cr..

t) il Consiglio Federale controlla ed approva il rendiconto sulla gestione delle risorse economiche erogate a ciascun Comitato Regionale, predisposto dal Consiglio Regionale.

11.8. Il Presidente e il Consiglio Federale decadono per dimissioni del Presidente Federale, impedimento definitivo del Presidente Federale, dimissioni contemporanee di almeno 7 (sette) Consiglieri.

11.9. Alle riunioni del C.F. devono essere obbligatoriamente invitati i soli membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti

11.10. Nell'ipotesi di cui al precedente art. 9.1.7, I'ordinaria amministrazione compete al Presidente Federale che non decade e dovrà provvedere alla convocazione dell'Assemblea Nazionale, da celebrarsi entro 90 (novanta) giorni, per l'elezione dei 12 (dodici) Consiglieri Federali.

11.11. Il Consiglio Federale deve provvedere, qualora per qualsiasi causa vengano meno singoli componenti in numero inferiore alla maggioranza, ad integrarsi effettuando le sostituzioni con coloro che nelle ultime elezioni seguivano gli eletti nella graduatoria dei voti ed avevano riportato almeno la metà dei voti attribuiti all'ultimo eletto.

11.12. Nel caso in cui tale integrazione non fosse possibile, si dovrà procedere al reintegro con nuove elezioni che avranno luogo in occasione della prima Assemblea utile. Nell'ipotesi in cui sia compromessa la regolare funzionalità dell'Organo, dovrà essere convocata un'Assemblea Straordinaria da celebrarsi entro 90 (novanta) giorni.

ART. 12 – CONSIGLIO DI PRESIDENZA

12.1. Il Consiglio di Presidenza è costituito da 5 (cinque) componenti: il Presidente Federale, che lo presiede, i due Vice Presidenti, i due Consiglieri Federali eletti secondo le modalità di cui all'art. 11.7 c)

12.2. Funge da segretario il Segretario Generale della F.I.Cr. o il suo delegato.

12.3. Per la validità delle riunioni del C.d.P. è richiesta la presenza di almeno 3 (tre) componenti fra cui Il P.F..

12.4. Alle riunioni del Consiglio di Presidenza devono essere obbligatoriamente invitati i soli membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti

12.5. Per la validità delle delibere è richiesta la maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del P.F. o di chi lo sostituisce.

12.6. Le competenze del Consiglio di Presidenza sono le seguenti:

a) deliberare su provvedimenti di ordinaria amministrazione in materia non di esclusiva competenza del Consiglio Federale, su delega dello stesso;

b) nominare i componenti la Commissione Verifica Poteri per l'Assemblea Nazionale;

c) predisporre ed organizzare l’attività sportiva di cronometraggio per le manifestazioni di rilevanza nazionale;

d) disporre controlli per verificare il rispetto della normativa federale da parte degli Affiliati.

12.7. Il Consiglio di Presidenza esercita altresì i poteri delegati dal Consiglio Federale con le limitazioni specificate nelle singole deliberazioni di affidamento di delega e può adottare delibere di urgenza in sostituzione del Consiglio Federale, con l'obbligo di sottoporle a ratifica di quest'ultimo nella sua prima riunione utile.

Al Consiglio di Presidenza non possono comunque essere delegate competenze esclusive del Consiglio Federale.

12.8. Il Consiglio di Presidenza decade al decadere del Consiglio Federale.

ART. 13 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

13.1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da 5 (cinque) componenti effettivi di cui 3 (tre) eletti dall'Assemblea Nazionale e 2 (due) nominati dal C.O.N.I., e da 3 (tre) componenti supplenti di cui 2 (due) eletti dall'Assemblea Nazionale ed 1 (uno) nominato dal C.O.N.I. Tutti i componenti sia effettivi che supplenti dovranno essere iscritti all'albo dei dottori  e dei ragionieri commercialisti o al registro dei Revisori Contabili. Possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati alla Federazione.

13.2. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dall'Assemblea Nazionale.

13.3. I componenti effettivi del C.R.C. devono essere formalmente invitati dalla Segreteria Generale ad assistere a tutte le riunioni degli Organi deliberanti della F.I.Cr..

13.4. Le competenze del C.R.C. sono le seguenti:

a) controllare, dal punto di vista amministrativo, tutta la gestione federale centrale e periferica;

b) esercitare anche il controllo contabile;

c) accertare la regolare tenuta della contabilità della F.I.Cr.;

d) verificare almeno ogni tre mesi ? la corrispondenza tra le scritture contabili e l'esistenza di cassa;

e) redigere relazioni al bilancio preventivo, alle variazioni di bilancio, al bilancio d’esercizio da sottoporre all’approvazione della Giunta Nazionale del CONI e, eventualmente dell’Assemblea Nazionale nei casi previsti dal presente Statuto.

13.5. In caso di sostituzione del Presidente del C.R.C., la presidenza è assunta fino alla prima Assemblea utile, dal Revisore più anziano.

13.6. La cancellazione o la sospensione dal Registro dei Revisori Contabili e dall’Albo dei Dottori e Ragionieri Commercialisti è causa di decadenza dalla carica.

Il Revisore che, senza giustificato motivo, non partecipa, durante l’anno, a due riunioni del C.R.C. decade.

Decade, altresì, il Revisore che, senza giustificato motivo, non assista alle Assemblee o, durante l’anno, a due adunanze consecutive del Consiglio Federale o a due adunanze consecutive del Consiglio di Presidenza.

13.7. Il C.R.C. non decade in caso di decadenza del Presidente Federale e/o del Consiglio Federale.

13.8. In caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un Revisore, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi Revisori restano in carica fino alla prossima Assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei Revisori effettivi e supplenti necessari per l’integrazione del Collegio.

I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Se con i Revisori supplenti non si completa il Collegio Sindacale, deve essere convocata l’Assemblea Straordinaria Elettiva, perché provveda all’integrazione del Collegio medesimo.

13.9. Delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale, che viene trascritto su apposito libro. Il C.R.C. è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Revisori, delibera a maggioranza assoluta dei presenti e deve riunirsi almeno ogni 3 mesi. Il Revisore dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

ART. 14 – ASSEMBLEA REGIONALE

14.1. DEFINIZIONI - COMPETENZE - ATTRIBUZIONI

14.1.1. L'Assemblea Regionale è il massimo Organo Periferico della Federazione.

14.1.2. L'Assemblea Regionale ha le seguenti competenze:

a) elegge, con votazioni separate e successive, le seguenti cariche regionali: il Presidente Regionale e il Consiglio Regionale;

b) indica al Presidente Regionale le linee programmatiche dell'organizzazione regionale, relative alle problematiche del cronometraggio;

c) delibera su tutti gli argomenti di competenza regionale, posti all'ordine del giorno.

14.1.3. L'Assemblea Regionale si distingue in:

a) Ordinaria Elettiva per il rinnovo totale delle cariche regionali

b) Straordinaria non Elettiva

c) Straordinaria Elettiva per il rinnovo parziale o totale delle cariche regionali

14.1.4. L'Assemblea Ordinaria Elettiva dovrà svolgersi entro il 28 febbraio del medesimo anno di svolgimento dell'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva.

In tale Assemblea vengono eletti il Presidente Regionale e i Consiglieri.

14.1.5. L'Assemblea Straordinaria non Elettiva è convocata dal P.R. su delibera del Consiglio Regionale o a seguito di motivata richiesta scritta di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto o a seguito di richiesta avanzata dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Regionale.

14.1.6. L'Assemblea Straordinaria Elettiva viene convocata:

a) per dimissioni del Presidente Regionale.

In tale Assemblea devono essere rinnovati i seguenti Organi Regionali: il Presidente Regionale e il Consiglio Regionale.

b) per vacanza, a qualsiasi titolo, di 2 (due) componenti del Consiglio Regionale, verificatasi non contemporaneamente nell'arco del quadriennio.

In tale ipotesi dovranno essere rinnovati solamente i 2 (due) Consiglieri Regionali, con esclusione del Presidente.

c) per dimissioni contemporanee di due Consiglieri Regionali.

In tale Assemblea devono essere rinnovati il Presidente Regionale e il Consiglio Regionale.

d) per impedimento definitivo del Presidente Regionale.

In tale Assemblea devono essere rinnovati i seguenti Organi Regionali: il Presidente Regionale e il Comitato Regionale.

14.2 COMPOSIZIONE - PARTECIPAZIONE - ESCLUSIONI

14.2.1. L'Assemblea Regionale è composta dai Presidenti delle associazioni e società affiliate o loro delegati che facciano parte del Consiglio Direttivo, con sede nel territorio regionale aventi i requisiti di cui all'art. 9.2.1 e 9.2.5.

I Presidenti delle associazioni e società o loro delegati hanno diritto di voto per l'elezione del Presidente e dei Consiglieri.

14.2.2. Tutti i partecipanti all'Assemblea Regionale hanno diritto di intervento, di parola e di voto.

14.2.3. All'Assemblea Regionale possono partecipare ? senza diritto di voto ? il Presidente Federale, i componenti del Consiglio Federale e del Collegio dei Revisori dei Conti, i componenti del Comitato Regionale, i Delegati Provinciali non Presidenti di associazione e società, i tesserati della regione che ricoprono cariche federali.

14.2.4. All'Assemblea Regionale possono assistere tutti i tesserati della regione.

14.3 INDIZIONE - CONVOCAZIONE - QUORUM Dl VALIDITÀ

14.3.1. Il Presidente Regionale convoca l'Assemblea Regionale mediante avviso di convocazione a mezzo lettera raccomandata A/R oppure posta celere con ricevuta di ritorno, spedita agli aventi diritto al voto almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita.

14.3.2. In caso di impedimento definitivo del Presidente Regionale, l'Assemblea viene convocata dal Vice Presidente Regionale.

14.3.3. L'Assemblea Regionale è valida, in prima convocazione, se sono presenti almeno la metà  degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo, qualunque sia il numero degli intervenuti.

14.3.4. All’Assemblea Regionale non sono ammessi delegati diversi da quelli di cui al comma 2.1.

14.3.5. I Presidenti ed i Consiglieri Regionali ed i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare associazioni e società né direttamente né per delega.

14.4 ATTRIBUZIONE DEI VOTI

14.4.1. A ciascun associazione e società che venga a trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 9.2.1. viene attribuito un voto.

14.4.2. La Segreteria Generale, annualmente entro il 31 gennaio, diramerà a tutte le associazioni e società affiliate ed agli Organi Centrali e Periferici interessati, un elenco riportante le associazioni e società della regione aventi titolo a comporre l'Assemblea Regionale.

14.5 LAVORI DELL'ASSEMBLEA - VOTAZIONI - DELIBERAZIONI

14.5.1. La verifica preliminare dei poteri dei partecipanti all'Assemblea Regionale è affidata ad una Commissione costituita da 2 (due) componenti nominati dal Consiglio Regionale. Nelle Assemblee Elettive non potranno far parte della stessa i candidati alle cariche regionali.

14.5.2. Nel caso di decadenza del Comitato Regionale, I'Organo incaricato di provvedere alla convocazione dell'Assemblea Regionale Straordinaria per il rinnovo delle cariche, nominerà anche la Commissione Verifica Poteri, nel rispetto di quanto previsto dal precedente comma.

14.5.3. L'Assemblea Regionale, regolarmente costituita, elegge, anche per acclamazione, il Presidente di Assemblea.

14.5.4. Funge da Segretario dell'Assemblea il Consigliere Regionale con funzioni anche di segretario del Comitato Regionale.

14.5.5. Il Collegio degli scrutatori è costituito da due componenti nominati dall'Assemblea Regionale. Nelle Assemblee Elettive non potranno far parte dello stesso i candidati alle cariche regionali.

14.5.6. Nell'Assemblea Regionale le votazioni potranno avvenire, a discrezione del Presidente, per alzata di mano e controprova, appello nominale, voto segreto.

14.5.7. E' obbligatorio il voto segreto per le elezioni alle cariche regionali o quando ne faccia richiesta almeno 1/3 degli aventi diritto al voto.

14.5.8. Le delibere vengono approvate con la maggioranza dei voti presenti o rappresentati in Assemblea .

14.6 NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si fa rinvio alle disposizioni relative all'Assemblea Nazionale, in quanto applicabili, nonché alle norme del Regolamento Organico.

ART. 15 – PRESIDENTE REGIONALE

15.1. Il Presidente Regionale rappresenta la F.I.Cr., ai fini sportivi, nella regione di competenza.

15.2. Il Presidente Regionale, è componente di diritto del Comitato Regionale CONI, a norma dell’art. 15.2 (b) dello Statuto del CONI.

15.3. Il Presidente Regionale partecipa ad organismi e Commissioni Regionali nei quali sia prevista la rappresentanza della F.I.Cr.

15.4. Ha diritto di partecipare alle Assemblee Nazionali e di assistere a quelle delle associazioni e società aventi sede nella propria regione.

15.5. E' responsabile ? congiuntamente al Consiglio Regionale ? nei confronti dell'Assemblea Regionale e del Consiglio Federale, del funzionamento degli Organi Regionali in ogni loro aspetto: direttivo, organizzativo, tecnico, amministrativo.

15.6. Il Presidente Regionale ha le seguenti competenze:

a) convoca, salvo i casi statutariamente previsti, l'Assemblea Regionale;

b) convoca e presiede il Consiglio Regionale;

c) ha la facoltà di delegare a rappresentarlo, per incarichi specifici e/o temporanei, il Vice Presidente Regionale;

d) può adottare, in caso di estrema urgenza, qualsiasi provvedimento di competenza del Consiglio Regionale; tali provvedimenti devono essere sottoposti a ratifica del Consiglio Regionale nella prima riunione utile da convocarsi, comunque, entro 90 giorni;

e) organizza, ove necessario, l’attività sportiva di cronometraggio sul territorio regionale secondo le norme contenute nel Regolamento Organico e in caso di impossibilità da parte delle Associazioni e società della regione.

15.7. Il Presidente Regionale, in caso di impedimento temporaneo, è sostituito dal Vice Presidente.

15.8. Nelle ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente nonché nei casi di dimissioni dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto per il Presidente Federale.

15.9. Il Presidente Regionale viene eletto con la maggioranza assoluta (metà più uno) dei voti presenti o rappresentati in Assemblea, anche negli eventuali e ulteriori ballottaggi.

15.10. Per l’elezione del Presidente Regionale si applicano, per quanto compatibili, le norme previste per il Presidente Federale

Art. 16 – COMITATO REGIONALE

16.1. I Comitati Regionali sono costituiti in ogni regione purché siano presenti almeno due associazioni e società affiliate con diritto di voto.

16.2. Il Consiglio Regionale, secondo le realtà territoriali, è costituito da un minimo di tre (tre) ad un massimo di 4 (quattro) componenti: il Presidente Regionale e due o tre Consiglieri eletti da ed in rappresentanza delle associazioni e società affiliate aventi sede nella relativa regione.

16.3. Il Consiglio Regionale è presieduto dal Presidente Regionale.

16.4. Il Consiglio Regionale dovrà essere convocato almeno due volte l'anno.

16.5. Per la validità delle riunioni del Consiglio Regionale è richiesta la presenza di almeno  due componenti nei Consigli costituiti da tre membri e di almeno tre componenti nei Consigli costituiti da quattro membri.

16.6. Tutti i componenti del Consiglio Regionale hanno voto deliberativo.

16.7. Per la validità delle delibere è richiesta la maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del P.R. o di chi lo sostituisce.

16.8. Il Consiglio Regionale, nella prima riunione utile, nomina nel proprio ambito il Vice Presidente ed il Segretario.

16.9. Le competenze del Consiglio Regionale sono le seguenti:

a) dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea Regionale;

b) nominare i due componenti la Commissione Verifica Poteri per l'A.R.;

c) ratificare i provvedimenti di estrema urgenza adottati dal P.R. previo accertamento dell'esistenza di presupposti tali da legittimare l'intervento;

d) predisporre la relazione tecnico?morale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Regionale Ordinaria elettiva;

e) predisporre, per l’inoltro al Consiglio Federale, il rendiconto sulla gestione dei fondi erogati da quest’ultimo al Comitato Regionale.

16.10. Per la convocazione del Consiglio Regionale, la validità delle deliberazioni, la decadenza e l'integrazione dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite nel presente Statuto per il Consiglio Federale.

16.11. Nelle province di Trento e Bolzano e della Valle d’Aosta vengono istituiti organi provinciali con funzioni analoghe a quelle che vengono attribuite agli organi periferici a livello regionale.

NORMA TRANSITORIA

I Consigli Regionali, eletti entro il 28 febbraio 2005 e costituiti da quattro componenti, manterranno tale costituzione sino alla scadenza del mandato.

ART. 17 – DELEGATO REGIONALE

Nelle regioni nelle quali non è possibile istituire il Comitato Regionale, per insufficienza di affiliati con diritto di voto, o mantenerlo qualora sia venuto meno il numero minimo, il C.F., sentite le associazioni e società della regione, nomina un Delegato Regionale con il compito di promuovere e sviluppare l'attività federale. La durata della carica è quadriennale. La decadenza del Consiglio Federale comporta anche quella dei Delegati Regionali.

ART. 18 – DELEGATO PROVINCIALE

18.1. Il Delegato Provinciale, nominato dal Consiglio Federale, rappresenta la F.I.Cr. - ai fini sportivi - nella provincia di competenza.

18.2. Il Delegato Provinciale partecipa ad Organismi e Commissioni Provinciali in cui sia prevista la rappresentanza della F.I.Cr..

18.3. Ha diritto di assistere alle Assemblee Nazionali, Regionali ed a quelle delle Associazioni e società aventi sede nella propria provincia.

18.4. Il Delegato Provinciale, nominato per la durata di un quadriennio olimpico, invia al Consiglio Federale  una dettagliata relazione sull’adempimento del mandato, al fine di consentire all’Organo direttivo di effettuare le opportune valutazioni in merito e di adottare i provvedimenti necessari.

18.5. La decadenza del Consiglio Federale comporta anche quella dei Delegati Provinciali.

ART. 19 – ORGANI DI GIUSTIZIA

19.1. Il perseguimento del fine di ottenere il rispetto delle norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti Federali, nonché l'osservanza dei principi derivanti dall'ordinamento giuridico sportivo, nel rispetto della separazione di poteri tra gli Organi direttivi di gestione sportiva e quelli di gestione della giustizia federale, l’esigenza di una particolare tutela da riservare al concetto di “fair play” (gioco leale) e la decisa opposizione ad ogni forma di illecito sportivo, all’uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale, alla commercializzazione e alla corruzione, sono garantiti con la istituzione di specifici organi di giustizia aventi competenza su tutto il territorio nazionale.

E' garantito il diritto di difesa, la possibilità di ricusazione del Giudice ovvero la possibilità di revisione del giudizio.

Devono, altresì essere disciplinate l’astensione dei giudici, le principali circostanze attenuanti ed aggravanti, il concorso delle une e delle altre.

Le controversie sono discusse in pubblica udienza.

La giustizia sportiva deve essere rapida.

A tal fine, tutti i termini processuali devono essere limitati al massimo, pur nel rispetto del diritto di difesa e comunque entro il termine di 90 giorni.

Le decisioni devono essere sempre motivate, anche se succintamente.

Le decisioni di primo grado sono sempre immediatamente esecutive.

Il giudice di appello può sospenderle, in tutto o in  parte,  su istanza del richiedente, per gravissimi motivi.

Su richiesta della Procura Federale la Commissione di Disciplina può emanare provvedimenti cautelari. Detti provvedimenti devono contenere una sia pur succinta motivazione, la fissazione della data di scadenza della misura adottata, entro il limite massimo di 60 giorni, la valutazione degli elementi a carico e a favore dell’indagato, pena la nullità del procedimento medesimo.

I provvedimenti cautelari possono essere revocati o modificati dal medesimo Organo giudicante prima della conclusione del dibattimento. Avverso i provvedimenti cautelari è ammesso reclamo alla Commissione d’Appello.

Le norme che precedono si applicano, per quanto compatibili, alle Procure federali.

19.2. In materia di doping, esperiti i gradi di giustizia federale, è possibile ricorrere al giudice di ultima istanza istituito dal Consiglio Nazionale del CONI. Ferma restando la competenza del Tribunale Amministrativo Sportivo (TAS) a norma del codice World Antidoping-Agency (WADA), in materia di doping i due gradi di giudizio sportivo federale devono concludersi entro novanta giorni dal deferimento della Procura Andoping del CONI.

19.3. E' altresì sancito il diritto all'impugnativa di tutti i provvedimenti sanzionatori.

19.4. La riabilitazione può essere concessa quando siano trascorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta in altro modo ed il sanzionato abbia dato prova effettiva e costante di buona condotta. Essa estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna. Competente all’adozione del provvedimento è la Commissione di Appello.

19.5. Tutti gli Organi di Giustizia agiscono in condizioni di piena e completa autonomia assicurata da specifiche norme.

19.6. I componenti gli Organi di giustizia devono essere terzi ed imparziali ed  in possesso di laurea in giurisprudenza. Possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati alla Federazione.

Il mandato degli organi in oggetto è quadriennale, in coincidenza con il quadriennio olimpico, ed è rinnovabile per non più di due volte.

19.7. Essi non sono soggetti a decadenza nel caso in cui quest'ultima dovesse interessare il Consiglio Federale.

19.8. Per quanto non espressamente previsto dal Regolamento di Giustizia, si applicano i principi del diritto processuale penale, in quanto applicabili.

ART. 20 – PROCURA FEDERALE

20.1. La Procura Federale è formata da 5 (cinque) componenti. Il Procuratore Federale che la dirige, è eletto dall’Assemblea Nazionale con votazione separata rispetto agli altri 4 (quattro) componenti dei quali 2 (due) sono qualificati sostituti e due collaboratori.

20.2. Il Procuratore Federale esercita l’azione disciplinare e gli sono attribuite le funzioni di indagine e le funzioni requirenti davanti agli Organi di Giustizia.

ART. 21 – COMMISSIONE DI DISCIPLINA

21.1. La Commissione di Disciplina, nominata per ogni quadriennio dal Consiglio Federale, giudica in primo grado in materia di illecito sportivo di infrazioni allo Statuto, ai Regolamenti ed a tutte le disposizioni federali nonché per le violazioni dei principi dell’ordinamento sportivo in tema di lealtà.

21.2. La C.D. è costituita da 3 (tre) componenti effettivi e 2 (due) supplenti; essa opererà secondo le norme regolamentari ed elegge, nel suo seno, il Presidente e il Segretario. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di 3 (tre) membri e le decisioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza.

21.3. La C.D. nominerà, nell'ipotesi prevista dal successivo art. 27.3, il Presidente del Collegio Arbitrale.

ART. 22 – COMMISSIONE DI APPELLO

22.1. La Commissione di Appello, eletta dall'Assemblea Nazionale è costituita da 5 (cinque) componenti effettivi e 2 (due) supplenti.

22.2. La C.A. elegge il proprio Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario; essa opererà secondo le norme regolamentari. Per la validità delle riunioni e richiesta la presenza di 5 (cinque) membri e le decisioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza.

22.3. Essa giudica in secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni della Commissione di Disciplina.

22.4. Le sue decisioni sono definitive fatta salva la possibilità di ricorrere alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport istituita presso il C.O.N.I.

ART. 23 – CAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO PER LO SPORT

23.1. Le controversie che contrappongono la F.I.Cr. a soggetti affiliati e/o tesserati possono essere devolute, con pronunzia definitiva, alla Camera di conciliazione e arbitrato per lo Sport, istituita presso il C.O.N.I., a condizione che siano previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o comunque si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell’ambito della giustizia federale, con esclusione delle controversie di natura tecnico disciplinare che hanno comportato l’irrogazione di sanzioni inferiori a 120 giorni e di quelle in materia di doping.

23.2. Le controversie di cui al precedente comma sono sottoposte, ad un tentativo obbligatorio di conciliazione presso la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.

23.3. Qualora non sia stata raggiunta la conciliazione, la controversia può essere sottoposta ad un procedimento arbitrale presso la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.

23.4. Il procedimento è disciplinato dal regolamento di conciliazione ed Arbitrato deliberato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I..

Restano escluse dalla competenza della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport tutte le controversie tra soggetti affiliati o tesserati per le quali siano istituiti procedimenti arbitrali nell’ambito della F.I.Cr..

ART. 24 COMMISSIONI FEDERALI

24.1. Il Consiglio Federale potrà costituire particolari Commissioni per assicurare il regolare adempimento dei fini istituzionali; ad esse potrà demandare specifici compiti.

24.2. Il C.F. ne dovrà fissare la composizione, le attribuzioni, la durata.

ART. 25 – SEGRETERIA GENERALE.

La Segreteria Generale è composta dagli Uffici Centrali necessari per dare esecuzione alle delibere degli Organi Federali. Essa è retta dal Segretario Generale.

ART. 26 – SEGRETARIO GENERALE

26.1. Cura l’andamento amministrativo secondo le norme vigenti e le disposizioni dettate dagli Organi Centrali.

26.2. Il Segretario Generale può assistere a tutte le riunioni degli Organi Periferici e delle Commissioni.

26.3. In caso di assenza o impedimento il Segretario Generale può delegare ad assistere alle dette riunioni un altro funzionario della Segreteria Generale al quale spetteranno, nella circostanza, tutte le sue competenze.

ART. 27 - COLLEGIO ARBITRALE

27.1. Gli Affiliati ed i Tesserati della F.I.Cr. si impegnano a rimettere ad un Collegio Arbitrale la risoluzione di tutte le controversie di qualsiasi natura, connesse all'attività associativa federale, che dovessero insorgere tra loro e che non rientrano nella competenza giurisdizionale degli Organi di Giustizia.

27.2. Detto Collegio Arbitrale è costituito dal Presidente e da 2 (due) membri: questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono, di comune accordo,  alla designazione del Presidente.

27.3. In difetto di accordo, la nomina del Presidente è demandata alla Commissione di Disciplina la quale dovrà provvedere anche alla designazione dell'Arbitro di parte qualora questa non vi abbia provveduto.

27.4. Gli Arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e senza formalità  di procedura.

27.5. Il lodo deve essere emesso entro 60 giorni dalla costituzione del Collegio Arbitrale e per l'esecuzione deve essere depositato, entro 15 giorni dalla sua sottoscrizione da parte degli Arbitri, presso la Segreteria della F.I.Cr. che provvederà a darne tempestiva comunicazione ufficiale alle parti.

27.6. Si applicano, in ogni caso, le norme previste dagli articoli 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

ART. 28 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

28.1. I provvedimenti adottati dagli Organi della F.I.Cr. hanno piena e definitiva efficacia nell'ambito dell'ordinamento sportivo nei confronti di tutti gli affiliati e i tesserati alla F.I.Cr..

28.2. Gli Affiliati ed i Tesserati sono tenuti ad adire gli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo nelle materie di cui all’art. 2 del Decreto Legge del 19 agosto 2003, n. 220, convertito dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280. Nelle materie predette è possibile, ai sensi dell’art. 12, comma 8, dello Statuto del CONI, il ricorso solo all’arbitrato irrituale. Si impegnano, altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie che possono essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell’art. 806 e ss. del Codice di procedura civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli organi di giustizia federali e nella competenza esclusiva del giudice amministrativo, nei modi e termini fissati dal Regolamento di Giustizia.

28.3. L’inosservanza della presente disposizione comporta l’adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

ART. 29 - NORME PER LE CARICHE FEDERALI

29.1. I requisiti per accedere alle cariche centrali, periferiche e degli Organi di Giustizia sono i seguenti:

a) essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) aver compiuto la maggiore età;

c) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;

d) non aver riportato nell’ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate degli Enti di promozione sportiva,  del C.O.N.I. o di organismi sportivi internazionali riconosciuti.

e) essere tesserati alla F.I.Cr. o esserlo stati per almeno due anni nell’ultimo decennio;

f) essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura.

29.2. Sono cause assolute di ineleggibilità:

a) aver subito sanzioni di sospensione dall’attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive;

b) avere come fonte primaria o prevalente di reddito un’attività commerciale collegata all’attività della F.I.Cr.;

c) avere in corso controversie giudiziarie contro il CONI, le Federazioni, Le Discipline Sportive Associate o contro gli organismi riconosciuti dal CONI stesso.

29.3. Tutte le cariche sono onorifiche, ad eccezione di quella di Revisore dei Conti.

29.4. La durata delle cariche, salvo i casi previsti dal presente Statuto, è la seguente:

a) quadriennale per le cariche centrali, e regionali. Possono tutti essere riconfermati, salvo quanto previsto per il Presidente Federale all’art. 10.11 del presente Statuto.

b) quadriennale per gli Organi di Giustizia.

c) quadriennale per il Delegato Regionale;

d) quadriennale per il Delegato Provinciale;

29.5. Tutte le cariche di cui al primo paragrafo del comma precedente scadono ad ogni Assemblea Ordinaria Elettiva di pertinenza.

29.6. Per concorrere alle cariche elettive centrali dovranno essere presentate, alla Segreteria Generale, formali candidature almeno 30 giorni prima delle Assemblee, accompagnate dalla firma di almeno 15 Presidenti di Associazione o società per la candidatura a Presidente Federale e di almeno 10 Presidenti di Associazione o società per la candidatura a ciascuno dei dodici posti di Consigliere Federale riservati all’elezione da parte delle Associazioni e società  stesse.

Nell’ambito della stessa Assemblea non è ammessa la candidatura a più di una carica federale, da parte del medesimo soggetto.

29.7. I candidati dovranno sottoscrivere, a pena di inammissibilità della candidatura, una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti prescritti. La Commissione verifica poteri verificherà la regolarità delle candidature e proporrà all’assemblea le eventuali esclusioni. Le decisioni dell’assemblea sono definitive.

29.8. Le qualifiche di componente gli Organi Centrali e degli Organi di Giustizia sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale centrale, periferica ed associativa della stessa Federazione. Le qualifiche di Presidente Federale e di Consigliere Federale sono incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal CONI. La qualifica di Presidente Regionale e di Delegato Regionale è altresì incompatibile con qualsiasi carica associativa.

Qualora si verificassero casi di incompatibilità l’interessato dovrà optare entro 30 giorni per una delle cariche cui sia stato eletto o nominato. In caso di mancata opzione egli decadrà dalla carica più recente.

29.9. Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e  devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interesse, per ragioni economiche, con l’organo nel quale sono stati eletti o nominati.

Qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.

29.10. Le dimissioni che originano la decadenza di Organi Federali sono irrevocabili. Le Assemblee Straordinarie per il rinnovo degli stessi dovranno essere celebrate entro 90 (novanta) giorni dall'evento che ha originato la decadenza.

29.11. Le cariche elettive rimaste vacanti in seguito a dimissioni o impedimento definitivo, nonché in seguito alla opzione o alla mancata opzione indicata sopra, verranno ricoperte con i primi dei non eletti, purchè questi abbiano riportato almeno la metà dei suffragi conseguiti dall’ultimo eletto. Nell’impossibilità, la copertura del posto rimasto vacante potrà effettuarsi in occasione della prima successiva Assemblea Nazionale, a condizione che per la vacanza non risulti compromessa la funzionalità dell’organo federale interessato. Ove ricorra quest’ultima ipotesi la copertura del posto rimasto vacante dovrà essere effettuata da un’Assemblea Nazionale straordinaria celebrata entro 90 giorni dall’evento che ha compromesso la funzionalità dell’organo.

ART. 30 – PATRIMONIO – ENTRATE - GESTIONE FINANZIARIA

30.1. Il patrimonio della F.I.Cr. è costituito da:

a) immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziarie;

b) attivo circolante, distinto in crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;

c) patrimonio netto;

d) debiti e fondi.

30.2. Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all’inizio di ogni anno, tenuto dalla Segreteria Generale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 31. ESERCIZIO FINANZIARIO

31.1. L’esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l’anno solare.

31.2. La gestione della F.I.Cr. spetta al Consiglio Federale ed è disciplinata da apposito Regolamento di amministrazione e contabilità; comunque, tutte le entrate e le uscite devono rientrare nel bilancio della Federazione.

ART. 32 – MODIFICHE ALLO STATUTO

32.1. Le proposte di modifica allo Statuto, determinate e specifiche, debbono essere presentate al Consiglio Federale da almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.

32.2. Il C.F., verificata la ritualità della richiesta, indice entro 60 giorni l’Assemblea Nazionale Straordinaria, che dovrà tenersi entro i successivi 30 giorni.

32.3. Il C.F. può indire l’Assemblea Nazionale Straordinaria anche per l’esame e la deliberazione di proprie proposte di modifica dello Statuto.

32.4. Il C.F. nell’indire l’Assemblea Nazionale Straordinaria sia su propria iniziativa che su proposta degli aventi diritto, deve riportare all’ordine del giorno le proposte di modifica dello statuto.

32.5. Per la validità dell’assemblea è richiesta la presenza di almeno la metà  degli aventi diritto al voto, sia in prima che in seconda convocazione. Le modifiche sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti o rappresentati in assemblea.

32.6. Le modifiche allo statuto entrano in vigore dopo la loro approvazione da parte degli organi competenti.

ART. 33 – REGOLAMENTI ED INTERPRETAZIONI

33.1. Per quanto non disposto dallo Statuto e dai Regolamenti federali, la F.I.Cr. è disciplinata dal D.Lgs. 23 luglio 1999 n. 242 e successive modificazioni ed integrazioni, dallo Statuto del CONI, dal codice civile e relative disposizioni di attuazione, secondo quanto stabilito dall’art. 15.2 del D.Lgs. citato, nonché dalle norme dell’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.

33.2. L’interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti è demandata al Consiglio Federale. Ai sensi dell’art. 7, comma 5 lett. l), dello Statuto CONI devono essere sottoposti alla Giunta Nazionale del CONI, per la relativa approvazione ai fini sportivi, oltre allo Statuto Federale, anche il Regolamento di Giustizia, Il Regolamento Antidoping ed i Regolamenti per l’attuazione dello Statuto.

33.3. Il presente Statuto entrerà in vigore  a seguito dell’approvazione da parte dei competenti organi.

NORMA TRANSITORIA

Ai fini dell’applicabilità dell’art. 10, comma 11, del presente Statuto, il computo dei mandati si effettua con decorrenza stabilita ex art. 36 – bis, comma 5, dello Statuto del CONI.

Testo in vigore dal 22 marzo 2005

Approvato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. con deliberazione n. 86 del 22/03/2005

Ultimo aggiornamento Mercoledì 27 Aprile 2011 15:19